STATUTO

TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI


Art. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata " Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma (di seguito A.S.D. Atletica Asi Roma) "

Art. 2

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma ha sede in Roma via Edmondo De Amicis 2.

Art. 3

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma (di seguito A.S.D. Atletica Asi Roma) si propone di:

- sviluppare e diffondere attività sportive connesse alla disciplina dell' atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, meeting, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
- svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

Art. 4

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma non ha scopi di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, come stabilito dalle norme vigenti.

Art. 5

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e dell'Alleanza Sportiva Italiana, ente di promozione sportiva alla quale intende affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali e del proprio presidente nell'ambito delle assemblee provinciali e nazionali dell'ente di promozione di appartenenza.

Art. 6

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO 2 - SOCI

Art. 7

Possono far parte dell'A.S.D. Atletica Asi Roma le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero.
I soci si distinguono in:
a) soci onorari
b) soci fondatori
c) soci atleti
Sono soci onorari quelle persone alle quali l' A.S.D. Atletica Asi Roma deve particolare riconoscenza, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'atletica leggera, e che abbiamo conseguiti importanti traguardi sportivi in questa disciplina, essi vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti C.D.). I soci onorari hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni di vita sociale.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione della stessa essendosi iscritti il 16 gennaio 2007. e ad oggi risultino soci con regolare contribuzione sostenuta e versata.
Sono soci atleti coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed intendono partecipare all'attività della stessa, avendone diritto, e usufruire delle strutture e dei servizi realizzati, e che svolgono l'attività sportiva dilettantistica dell'atletica leggera nell'ambito dell'Associazione; essi debbono aver superato l'accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti. La richiesta di adesione è libera e presentata nelle sedi dell'Associazione su di un apposito modulo. L'ammissione è deliberata dal C.D. con decisione inappellabile.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali contribuire alle necessità economiche sociali, non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletate nell'ambito dell'Associazione Sportiva.
Inoltre, ogni socio deve essere dotato di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera, dell'Alleanza Sportiva Italiana e di tutti i loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 9

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal C.D. dell'Associazione, che vale dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall'Associazione. Le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasferibili. Non è ammessa l'iscrizione di soci con rapporto temporaneo.

Art. 10

A carico dei soci ordinari possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a. Ammonizione;
b. Sospensione dall'Associazione a tempo indeterminato;
c. Perdita della qualifica di socio.
In particolare, la qualifica di socio si perde per:
c1. recesso da presentarsi al Segretario per iscritto entro il mese di settembre di ogni anno o per decesso;
c2. scadenza del periodo coperto dalla quota associativa;
c3. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza prevista per il pagamento delle quote sociali, salvo casi particolari che saranno esaminati dal C.D.;
c4. radiazione che viene pronunciata nei confronti del socio che si sia reso colpevole, entro e fuori la sede sociale, di danni materiali all'Associazione, di azione disonorevole o che con la sua condotta costituisca ostacolo all'attività ed al buon andamento della vita dell'Associazione;
c5. aver riportato condanne per delitto doloso;
c6. aver compiuto atti contro il presente Statuto e i regolamenti emanati dal C.D..
Per l'adozione e l'applicazione di tutti i suddetti provvedimenti è competente il C.D.. La decisione viene comunicata entro 30 giorni per iscritto all'interessato ed esposta nelle sedi dell'Associazione. Il socio a cui è stato inflitto uno dei suddetti provvedimenti, qualora li ritenesse ingiusti, può presentare ricorso alle Autorità Competenti. Il ricorrente rimane sospeso da ogni attività.
Il socio escluso per morosità potrà essere riammesso alla vita associativa dietro pagamento delle quote arretrate.
Il socio radiato non potrà più essere ammesso all'Associazione.

TITOLO 3 - ORGANI SOCIALI

Art. 11

Gli organi sociali sono:
1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

Art. 12

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Dell'Assemblea dei soci fanno parte:
- i soci fondatori;
- i soci onorari;
- i soci atleti.
Per partecipare all'Assemblea i soci debbono essere in regola con il pagamento delle quote al momento della convocazione della stessa. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del C.D. che verrà assistito da un segretario da lui designato. La commissione dei verifica poteri e di scrutinio, se necessario, per le votazioni è nominata dal C.D. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
I soci fondatori e atleti hanno voto deliberativo. L'Assemblea dei soci è sovrana.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Ogni socio fondatore, e atleta maggiorenne, qualunque sia il suo rapporto con l'Associazione, ha diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un'altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. I soci onorari non hanno diritto al voto e non pagano nessuna quota. Il diritto di voto nell'assemblea dei soci verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
L'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione, che potrà tenersi anche lo stesso giorno, ma almeno un'ora dopo la prima convocazione, con la maggioranza dei soci regolarmente iscritti.
L'Assemblea dei soci viene convocata, dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'Associazione. L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'Assemblea - viene esposto nelle sedi dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data fissata.
L'Assemblea dei soci delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulle attività dell'Associazione, ne stabilisce gli indirizzi generali sia in sede amministrativa che gestionale. Particolarmente provvede alla nomina del Presidente e dei membri del C.D. . Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi la perdita della qualifica di socio di chi ricopre le cariche sociali, si provvedo entro 60 giorni alla nomina del sostituto che rimane in carica fino al termine del mandato del suo predecessore.
Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono esposte nelle sedi dell'Associazione per i 15 giorni successivi all'approvazione delle stesse
L'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al C.D. da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del C.D.. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria è convocata con lettera raccomandata inviata almeno 10 giorni prima della data di adunanza.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13

Il Presidente dirige, per delega, l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante, avendone la firma sociale.
Potrà, inoltre, rappresentare l'Associazione presso le autorità amministrative e giudiziarie di qualsiasi natura e grado, richiedere autorizzazioni e licenze di qualsiasi genere. Il Presidente rimane in carica per cinque anni, salvo i casi di decadenza anticipata, ed è rieleggibile. La carica di Presidente viene assegnata, per il primo mandato, ad un membro deciso tra i soci fondatori.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente delega al Vice Presidente il diritto di presiedere il C.D. e l'Assemblea dei soci e lo svolgimento delle proprie funzioni. In particolari circostanze, il Presidente può delegare, con apposito atto scritto, un membro del Consiglio Direttivo alla legale rappresentanza dell'Associazione per specifici atti.

Art. 14

Il C.D. è composto da tre a sette membri ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto.
Il C.D. elegge tra i suoi membri, alla prima riunione, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente divide tra i rimanenti consiglieri gli altri compiti.
Il C.D. è convocato, dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte l'anno e deve essere convocato almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'Associazione, redatto secondo le leggi vigenti. L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'Assemblea - viene esposto nelle sedi dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima della data fissata.
Il C.D. è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Le deliberazioni assunte dal C.D. sono esposte nelle sedi dell'Associazione per i 15 giorni successivi all'approvazione delle stesse.
In caso di urgenza, il C.D. è convocato con lettera raccomandata inviata almeno 3 giorni prima della data di adunanza, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o per casi di necessità stabiliti dal Presidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il C.D. dura in carica cinque anni, salvo i casi di decadenza anticipata, ed i membri possono essere rieletti senza alcuna limitazione.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del C.D. a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il C.D. dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo C.D. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal C.D. decaduto.

Art. 15

Le cariche sociali si ottengono per elezione nel rispetto dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, sono onorifiche e gratuite. E' previsto per i soci, se deliberato dal C.D. , il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base all'art. 4 Legge 133/99 es, m. , per la partecipazione alle competizioni sportive e alle riunioni o stages tecnici. Alle elezioni, l'elettorato attivo e passivo spetta ai soci con almeno sei mesi di appartenenza all'Associazione. Coloro, tra i soci maggiorenni, che intendono rivestire cariche sociali devono presentare formale candidatura entro 10 giorni prima dello svolgimento delle elezioni, comunicandolo per iscritto al Segretario Amministrativo. Il Presidente e gli altri membri del C.D. non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito delle discipline sportive dilettantistiche in cui l'Associazione opera, così come definite dallo stesso C.D. .

TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16

Il patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati o da Enti
c) eventuali fondi di riserva

Art. 17

Il C.D. redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 18

Il Consigliere con funzione di Segretario, redige i verbali delle riunioni, si incarica delle entrate, della tenuta dei libri, dei verbali e del registro dei soci, della gestione contabile, provvede alla conservazione del patrimonio sociale ed alle spese da eseguirsi sul mandato del C.D..

Art. 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi, eredità, donazioni, legati di soci e terzi, persone fisiche e/o giuridiche;
c) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o Istituti pubblici;
d) da prestazioni di servizi convenzionati;
e) da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali, per esempio, sottoscrizioni, raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione);
f) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali si partecipa;
g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.

Art. 20

L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il C.D. predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
L'associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 22

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Art. 23

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento l'associazione si obbliga a devolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità in particolare a fini sportivi per la parte di patrimonio legata alle attività sportive dilettantistiche - o a fini di pubblica utilità - , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e allo Statuto dell'ASI e in subordine le norme del Codice Civile in quanto applicabili.