Convenzione Istituto per il Credito Sportivo

L’Alleanza Sportiva Italiana, in seguito denominata “ASI”;
l’Istituto per il Credito Sportivo, in seguito denominato “Istituto”;
Il Comitato Olimpionico Nazionale Italiano, in seguito denominato “CONI”.

premesso che:

- l’ASI intende concorrere, in base ai suoi fini istituzionali di Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Consiglio Nazionale CONI con deliberazione n.708 del 27/07/1994, alla diffusione dello sport di base su tutto il territorio nazionale attraverso una maggiore divulgazione ed ampliamento del numero dei partecipanti all’esercizio della pratica sportiva e promuovere un programma di investimenti nel settore dell’impiantistica sportiva da realizzarsi attraverso la propria struttura centrale e periferica e le società sportive aderenti, per la costruzione, la gestione, l’ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportiva;

- per la realizzazione di tali intenti l’ASI promuoverà, per un esito positivo le richieste provenienti dalle proprie società sportive che rientreranno nel programma di attuazione previsto.

Per agevolare la realizzazione di tale piano sul territorio nazionale si addiviene, tra l’ASI, l’Istituto ed il CONI, alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

Art. 1 L’istituto per il Credito Sportivo nel limite della somma complessiva di lire 15.000.000.000 (quindicimiliardi), si impegna a concedere mutui, inseriti nel piano predisposto dall’ASI per lo sviluppo della pratica sportiva, a favore di società sportive affiliate all’ASI, costituite senza fine di lucro ed aventi personalità giuridica che, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI, intendono costruire, ampliare, migliorare attrezzature e riconvertire impianti sportivi, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive: I mutui avranno la durata di 10 anni e saranno accordati al tasso di interesse vigente al momento della stipula dei singoli contratti. L’intervento finanziario dell’Istituto è previsto per un triennio e la somma prevista potrà essere utilizzata nel corso del predetto periodo. Detto importo, nel caso in cui venisse utilizzato per intero prima della scadenza del triennio previsto, potrà essere ulteriormente integrato, in base al programma predisposto dall’ASI ed in relazione alla disponibilità dei mezzi operativi da parte dell’Istituto.

Art. 2 Un’apposita commissione, costituita da membri in rappresentanza di ciascuno degli Enti firmatari della presente convenzione, assisterà con parere consultivo l’ASI per la compilazione e la verifica periodica dello stato di attuazione del programma annuale anche al fine di apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Tale commissione ha, altresì, il compito di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di mutuo fino alla definitiva conclusione.

Art. 3 L’Istituto concederà agli enti mutuatari inseriti nel piano predisposto dall’ASI un contributo negli interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell’art. 5 comma 2° della legge - 24 dicembre 1957 n. 1295 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura prevista dalle tabelle dei contributi vigenti al momento della concessione dei mutui. Sui mutui ammessi al contributo negli interessi, di cui al comma precedente, sarà concesso un maggior contributo negli interessi dell’1% per mutui fino a 2,5 miliardi ed un contributo negli interessi dello 0,50% per mutui di importo oltre i 2,5 miliardi e fio a 4 miliardi. Una quota di interventi di particolare interesse, prevista nei piani annuali predisposti dall’ASI, potrà usufruire delle condizioni inseriti nel piano programmatico annuale predisposto dall’Istituto. Tale quota verrà concordata all’inizio di ciascun esercizio.

Art. 4 L’ASI si impegna a fornire, gratuitamente ai soggetti mutuatari, ove lo ritenga necessario, la collaborazione per la progettazione degli impianti, nonché consulenza ed assistenza tecniche.

Art. 5 Il CONI si impegna a fornire, tramite i propri servizi ed i propri organi periferici, la consulenza tecnica all’ASI ai fini della programmazione degli interventi ed ai soggetti mutuatari in ordine alla progettazione degli impianti.

Art. 6 L’erogazione dei contributi sugli interessi, di cui al precedente art. 3, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento. La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

Art. 7 Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l’erogazione degli stessi e quant’altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l’Istituto.

Art. 8 La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di ulteriori modifiche od integrazioni degli articoli tuttora in vigore della legge 24 dicembre 1957, n.1295 istitutiva dell’istituto per il Credito Sportivo e dello Statuto dell’Istituto stesso.

Art. 9 Agli effetti fiscali si chiedono le agevolazioni di cui all’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601. Letto, approvato e sottoscritto.