Convenzione SIAE
Premesso
che la SIAE da tempo riserva al settore associazionistico e di volontariato particolari condizioni di trattamento in materia di Diritto d’Autore per le utilizzazioni di repertorio amministrato dalla Sezione Musica in occasione di attività spettacolistiche, culturali e ricreative svolte nell’ambito degli scopi statutari delle singole strutture associative che, di comune intesa, le principali rappresentanze nazionali dell’associazionismo tradizionale e la SIAE hanno inteso soddisfare l’esigenza di ricomprendere in un accordo-quadro l’intera normativa ed il trattamento tariffario da applicare per le utilizzazioni del predetto repertorio musicale nell’ambito delle attività sociali esercitate dalle organizzazioni a carattere e con natura esclusivamente associative
visto
l’art. 15/bis inserito dalla legge 650/96 ad integrazione delle previsioni dell’art. 15 della legge sul Diritto d’Autore 633/41
visto
il decreto Legislativo n. 460/97 che, nel disciplinare il sistema fiscale degli Enti non commerciali ed, in particolare, dei soggetti di tipo associativo individua e diversifica le categorie prevedendo differenti trattamenti all’interno degli stessi Enti di tipo associativo, fra i quali, riconosce le Associazioni di promozione sociale.
Considerato
che la SIAE propende, in via generale e particolare, ad uniformare le normative e a razionalizzare e semplificare i criteri riguardanti i trattamenti tariffari che regolamentano il Diritto d’Autore dovuto per le pubbliche utilizzazioni del repertorio amministrato allo scopo di garantire parità di trattamento a parità di condizioni
le parti
Siae e ASI, convengono di sottoscrivere il seguente accordo-quadro che comprende, oltre alla premessa, due diverse e distinte Sezioni che ne costituiscono parte integrante: - la I Sezione riguarda la definizione dell’oggetto dell’accordo ed è strutturata in capitoli che riportano, per ciascuna tipologia di utilizzazione del repertorio amministrato dalla Sezione Musica, i diversi trattamenti normativi e tariffari. Ciascun capitolo è, a sua volta, strutturato in articoli indipendenti; - la II Sezione fissa le condizioni generali, connesse alle utilizzazioni del repertorio sociale, che disciplinano il rapporto tra l’Associazione firmataria (ASI), il singolo organizzatore aderente e la SIAE. La premessa, unitamente alla I Sezione e alla II Sezione, forma parte integrante dell’accordo-quadro. L’ASI, in ragione dei propri scopi associativi e delle connesse attività spettacolistiche, aderisce interamente all’accordo-quadro.
NB Di seguito viene riportata un sunto delle due Sezioni. Il testo integrale sarà disponibile a breve presso i Comitati Regionali.
SEZIONE I
Oggetto e sfera di applicazione dell’Accordo
1 - Oggetto dell’accordo
Formano oggetto del presente accordo le sottoelencate tipologie di pubbliche utilizzazioni del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica.
Capitolo 1 Esecuzioni musicali realizzate “dal vivo” a mezzo di strumenti musicali o con l’uso di apparecchi sonori o videosonori, diffuse con la funzione di MUSICA D’AMBIENTE.
Capitolo 2 Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonri in occasione di TRATTENIMENTI DANZANTI.
Capitolo 3 Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di CONCERTINI (intrattenimento musicale).
Capitolo 4 Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di CONCERTI di MUSICA CLASSICA.
Capitolo 5 Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di CONCERTI di MUSICA cosiddetta LEGGERA, di MUSICA JAZZ, ROCK, FOLK, ecc., di RASSEGNE di GRUPPI FOLCLORICI e di SPETTACOLI di DANZA.
Capitolo 6 Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da COMPLESSI BANDISTICI.
Capitolo 6/BIS Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da COMPLESSI CORALI.
Capitolo 6/TER Esecuzioni musicali “dal vivo” effettuate da GRUPPI CARATTERISTICI DELLA TRADIZIONE POPOLARE.
Capitolo 7 Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di SPETTACOLI di VARIETA’, ARTE VARIA, CABARET, ILLUSIONISMO e SIMILARI o in accompagnamento a RAPPRESENTAZIONI di SKETCH, di RECITAL di PROSA o di POESIE.
Capitolo 8 Esecuzioni musicali connesse alla PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA e alla VIDEOPROIEZIONE di film di lungometraggio o di cortometraggio, di documentari, di giornali di attualità e di filmati di genere similare.
Capitolo 9 Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate a complemento di CORSO e LEZIONI di DANZA CLASSICA, MODERNA, CONTEMPORANEA, JAZZ e di CORSI di BALLO in genere, ivi compresi i SAGGI di FINE CORSO.
Capitolo 10 Esecuzioni musicali “dal vivo” o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate a desclusivo sostegno di CORSI di GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA, AEROBICA, di PATTINAGGIO - SUL GHIACCIO e a ROTELLE - di NUOTO SINCRONIZZATO e di ATTIVITA’ SIMILARI, ivi compresi gli ALLENAMENTI e le GARE.
Capitolo 11 Esecuzioni musicali che avvengono in occasione di spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorettes, rassegne di gruppi folcloristici, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti e concertini, organizzati in occasione di feste patronali, di sagre o di analoghi festeggiamenti (es.: feste dello sport, ricorrenze associative) nelle quali i vari punti spettacolo sono dislocati all’interno di un’area definita (cd. FESTE IN PIAZZA). Si debbono intendere escluse dal presente accordo le utilizzazioni del repertorio amministrato dalle altre Sezioni della SIAE:
· Sezione DOR: opere drammatiche, cabaret di prosa, riviste ed opere analoghe.
· Sezione LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe.
· Sezione OLAF: opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico, esposizioni di arte figurativa e fotogarafica.
SEZIONE II
Condizioni Generali
1 - Permesso spettacoli e trattenimenti e programma musicale Il responsabile del circolo che intende organizzare la manifetsaizone oggetto dei capitoli di cui alla Sezione I, deve preventivamente richiedere all’Ufficio Periferico della SIAE competente per territorio:
- il rilascio del “Permesso spettacoli e trattenimenti”, fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione utili per l’individuazione dei parametri di riferimento (del capitolo della categoria di appartenenza) per la conseguente corretta determinazione della misura dei compensi dovuti;
- nei casi prescritti la fornitura dei “programmi musicali” da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni. Il programma musicale, debitamente firmato nell’apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni stesse, deve essere restituito all’Ufficio Periferico della SIAE, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.
- L’omessa indicazione di opere eseguite o l’indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporta l’applicazione, a carico dell’organizzatore, delle penali previste dal Permesso spettacoli trattenimenti. - Per le utilizzazioni di cui ai capitoli 1, 9 e 10, gli associati sono esonerati dall’obbligo della consegna dei programmi musicali delle esecuzioni, salvo quanto specificatamente previsto nei suddetti capitoli.
2 – Autocertificazione Per i repertori dichiarati di pubblico dominio o non rientranti nelle opere amministrate dalla SIAE l’organizzatore dovrà presentare autodichiarazione in fede attestante la non tutelabilità del repertorio.
3 - Certificato di adesione Il circolo aderente all’Associazione, per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo-quadro, deve annualmente presentare, all’Ufficio Periferico della SIAE competente per territorio, il certificato di appartenenza rilasciato dall’Associazione stessa.
4 – Inadempienze L’inadempienza del circolo ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo e nel “Permesso di Esecuzione” rilasciato dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 5.
5 – Riduzioni La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte dell’Associazione nella fase applicativa dell’accordo, riconosce ai circoli aderenti all’Associazione stessa una riduzione sui compensi fissi nella misura del 10%.
6 - Aggiornamento della misura dei compensi I compensi previsti nel presente accordo sono soggetti ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall’indice ISTAT “dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati” (ex indice del costo della vita) riferito al mese di settembre dell’anno precedente.
7 - Potere di accesso Alla SIAE è consentito il libero accesso ai luoghi utilizzati dal circolo nei quali si svolgono le attività soggette al Diritto d’Autore per verificare la corretta applicazione dell’accordo nonchè la corrispondenza delle dichiarazioni rese.
8 – Durata Il presente accordo sarà valido dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2002 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
9 - Comitato Permanente Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione del presente accordo-quadro sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Permanente nominato, di comune accordo, dalle parti.