STATUTO
TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata " Associazione 
Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma (di seguito A.S.D. Atletica Asi Roma) 
"
Art. 2
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma ha sede in Roma via 
Edmondo De Amicis 2.
Art. 3
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma (di seguito A.S.D. 
Atletica Asi Roma) si propone di:
- sviluppare e diffondere attività sportive connesse alla disciplina dell' 
atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei 
soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di 
ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e 
la pratica della citata disciplina.
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le attività 
sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera mediante la 
partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, meeting, campionati e 
mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad 
incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, 
specialmente dilettantistico;
- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di 
impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta 
disciplina sportiva
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento 
nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo 
sport senza limiti di età;
- svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del 
caso, la gestione di un posto di ristoro.
- aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera 
del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi 
sociali;
Art. 4
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma non ha scopi di lucro 
e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre 
finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. Durante la vita 
dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo 
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 
capitale, come stabilito dalle norme vigenti.
Art. 5
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma accetta 
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché 
agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e 
dell'Alleanza Sportiva Italiana, ente di promozione sportiva alla quale intende 
affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli 
organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le 
decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le 
vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli 
statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella 
parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. 
L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti 
tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali e del 
proprio presidente nell'ambito delle assemblee provinciali e nazionali dell'ente 
di promozione di appartenenza.
Art. 6
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, 
dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle 
cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, 
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori 
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare 
il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue 
attività.
TITOLO 2 - SOCI
Art. 7
Possono far parte dell'A.S.D. Atletica Asi Roma le persone fisiche che ne 
facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero.
I soci si distinguono in:
a) soci onorari
b) soci fondatori
c) soci atleti
Sono soci onorari quelle persone alle quali l' A.S.D. Atletica Asi Roma deve 
particolare riconoscenza, che abbiano contribuito in maniera significativa allo 
sviluppo dell'atletica leggera, e che abbiamo conseguiti importanti traguardi 
sportivi in questa disciplina, essi vengono nominati dall'Assemblea dei soci su 
proposta del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti C.D.). I soci onorari hanno il 
diritto di partecipare a tutte le manifestazioni di vita sociale.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione della stessa 
essendosi iscritti il 16 gennaio 2007. e ad oggi risultino soci con regolare 
contribuzione sostenuta e versata.
Sono soci atleti coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed 
intendono partecipare all'attività della stessa, avendone diritto, e usufruire 
delle strutture e dei servizi realizzati, e che svolgono l'attività sportiva 
dilettantistica dell'atletica leggera nell'ambito dell'Associazione; essi 
debbono aver superato l'accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme 
sanitarie vigenti. La richiesta di adesione è libera e presentata nelle sedi 
dell'Associazione su di un apposito modulo. L'ammissione è deliberata dal C.D. 
con decisione inappellabile.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse 
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore 
che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei 
confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni 
dell'associato minorenne.
Art. 8
Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo 
Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare, con lealtà e 
disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività e alle 
manifestazioni sociali contribuire alle necessità economiche sociali, non adire 
altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri 
diritti ed interessi e per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la 
risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletate 
nell'ambito dell'Associazione Sportiva.
Inoltre, ogni socio deve essere dotato di una irreprensibile condotta morale, 
civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi 
a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi 
della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto 
collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma 
d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva 
della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione 
Italiana Atletica Leggera, dell'Alleanza Sportiva Italiana e di tutti i loro 
organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al 
rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Art. 9
La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua, il cui 
importo è fissato annualmente dal C.D. dell'Associazione, che vale dal 1 
settembre al 31 agosto dell'anno successivo. I soci avranno diritto di 
frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti 
dall'Associazione. Le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso e non 
sono trasferibili. Non è ammessa l'iscrizione di soci con rapporto temporaneo.
Art. 10
A carico dei soci ordinari possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a. Ammonizione;
b. Sospensione dall'Associazione a tempo indeterminato;
c. Perdita della qualifica di socio.
In particolare, la qualifica di socio si perde per:
c1. recesso da presentarsi al Segretario per iscritto entro il mese di settembre 
di ogni anno o per decesso;
c2. scadenza del periodo coperto dalla quota associativa;
c3. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza prevista per il 
pagamento delle quote sociali, salvo casi particolari che saranno esaminati dal 
C.D.;
c4. radiazione che viene pronunciata nei confronti del socio che si sia reso 
colpevole, entro e fuori la sede sociale, di danni materiali all'Associazione, 
di azione disonorevole o che con la sua condotta costituisca ostacolo 
all'attività ed al buon andamento della vita dell'Associazione;
c5. aver riportato condanne per delitto doloso;
c6. aver compiuto atti contro il presente Statuto e i regolamenti emanati dal 
C.D..
Per l'adozione e l'applicazione di tutti i suddetti provvedimenti è competente 
il C.D.. La decisione viene comunicata entro 30 giorni per iscritto 
all'interessato ed esposta nelle sedi dell'Associazione. Il socio a cui è stato 
inflitto uno dei suddetti provvedimenti, qualora li ritenesse ingiusti, può 
presentare ricorso alle Autorità Competenti. Il ricorrente rimane sospeso da 
ogni attività.
Il socio escluso per morosità potrà essere riammesso alla vita associativa 
dietro pagamento delle quote arretrate.
Il socio radiato non potrà più essere ammesso all'Associazione.
TITOLO 3 - ORGANI SOCIALI
Art. 11
Gli organi sociali sono:
1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
Art. 12
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è 
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata 
e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da 
essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non 
intervenuti o dissenzienti. Dell'Assemblea dei soci fanno parte:
- i soci fondatori;
- i soci onorari;
- i soci atleti.
Per partecipare all'Assemblea i soci debbono essere in regola con il pagamento 
delle quote al momento della convocazione della stessa. Il Presidente 
dell'Assemblea è il Presidente del C.D. che verrà assistito da un segretario da 
lui designato. La commissione dei verifica poteri e di scrutinio, se necessario, 
per le votazioni è nominata dal C.D. Nella assemblea con funzione elettiva in 
ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra 
i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. 
I soci fondatori e atleti hanno voto deliberativo. L'Assemblea dei soci è 
sovrana.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, 
in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Ogni socio fondatore, e atleta maggiorenne, qualunque sia il suo rapporto con 
l'Associazione, ha diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un'altro 
socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. I soci onorari non 
hanno diritto al voto e non pagano nessuna quota. Il diritto di voto 
nell'assemblea dei soci verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla 
prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
L'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza in prima 
convocazione della metà dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione, 
che potrà tenersi anche lo stesso giorno, ma almeno un'ora dopo la prima 
convocazione, con la maggioranza dei soci regolarmente iscritti.
L'Assemblea dei soci viene convocata, dal Presidente, almeno una volta l'anno 
entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'Associazione. 
L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo 
dell'Assemblea - viene esposto nelle sedi dell'Associazione almeno 30 giorni 
prima della data fissata.
L'Assemblea dei soci delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulle 
attività dell'Associazione, ne stabilisce gli indirizzi generali sia in sede 
amministrativa che gestionale. Particolarmente provvede alla nomina del 
Presidente e dei membri del C.D. . Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si 
verifichi la perdita della qualifica di socio di chi ricopre le cariche sociali, 
si provvedo entro 60 giorni alla nomina del sostituto che rimane in carica fino 
al termine del mandato del suo predecessore.
Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono esposte nelle sedi 
dell'Associazione per i 15 giorni successivi all'approvazione delle stesse
L'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al C.D. da almeno la metà più 
uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto 
della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la 
convocazione è atto dovuto da parte del C.D.. La convocazione dell'assemblea 
straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il 
consiglio direttivo. 
L'assemblea straordinaria è convocata con lettera raccomandata inviata almeno 10 
giorni prima della data di adunanza.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e 
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali 
immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora 
la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la 
gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di 
liquidazione.
Art. 13
Il Presidente dirige, per delega, l'Associazione e ne controlla il funzionamento 
nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale 
rappresentante, avendone la firma sociale. 
Potrà, inoltre, rappresentare l'Associazione presso le autorità amministrative e 
giudiziarie di qualsiasi natura e grado, richiedere autorizzazioni e licenze di 
qualsiasi genere. Il Presidente rimane in carica per cinque anni, salvo i casi 
di decadenza anticipata, ed è rieleggibile. La carica di Presidente viene 
assegnata, per il primo mandato, ad un membro deciso tra i soci fondatori.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente delega al Vice Presidente il 
diritto di presiedere il C.D. e l'Assemblea dei soci e lo svolgimento delle 
proprie funzioni. In particolari circostanze, il Presidente può delegare, con 
apposito atto scritto, un membro del Consiglio Direttivo alla legale 
rappresentanza dell'Associazione per specifici atti.
Art. 14
Il C.D. è composto da tre a sette membri ed è presieduto dal Presidente 
dell'Associazione che ne è membro di diritto.
Il C.D. elegge tra i suoi membri, alla prima riunione, il Vice Presidente ed il 
Segretario. Il Presidente divide tra i rimanenti consiglieri gli altri compiti.
Il C.D. è convocato, dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte 
l'anno e deve essere convocato almeno una volta l'anno entro il mese di aprile 
per l'approvazione del bilancio dell'Associazione, redatto secondo le leggi 
vigenti. L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data e il 
luogo dell'Assemblea - viene esposto nelle sedi dell'Associazione almeno 10 
giorni prima della data fissata o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni 
prima della data fissata.
Il C.D. è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei 
consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità 
prevarrà il voto del presidente.
Le deliberazioni assunte dal C.D. sono esposte nelle sedi dell'Associazione per 
i 15 giorni successivi all'approvazione delle stesse.
In caso di urgenza, il C.D. è convocato con lettera raccomandata inviata almeno 
3 giorni prima della data di adunanza, su richiesta di almeno un terzo dei 
consiglieri o per casi di necessità stabiliti dal Presidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre 
all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta 
all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui 
all'art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da 
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero 
rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni 
dell'assemblea dei soci.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un 
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo 
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità 
ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima 
diffusione.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla 
Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative 
che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità 
previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della 
Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o 
di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a 
squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un 
anno.
Il C.D. dura in carica cinque anni, salvo i casi di decadenza anticipata, ed i 
membri possono essere rieletti senza alcuna limitazione. 
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a 
mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i 
rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del 
primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a 
condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite 
dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che 
abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi 
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per 
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri 
sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del C.D. a svolgere i suoi 
compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla 
nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile 
successiva. 
Il C.D. dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o 
per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, 
compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata 
immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo 
C.D. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla 
gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno 
svolte dal C.D. decaduto.
Art. 15
Le cariche sociali si ottengono per elezione nel rispetto dei principi di 
democrazia interna e di pari opportunità, sono onorifiche e gratuite. E' 
previsto per i soci, se deliberato dal C.D. , il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute in base all'art. 4 Legge 133/99 es, m. , per la 
partecipazione alle competizioni sportive e alle riunioni o stages tecnici. Alle 
elezioni, l'elettorato attivo e passivo spetta ai soci con almeno sei mesi di 
appartenenza all'Associazione. Coloro, tra i soci maggiorenni, che intendono 
rivestire cariche sociali devono presentare formale candidatura entro 10 giorni 
prima dello svolgimento delle elezioni, comunicandolo per iscritto al Segretario 
Amministrativo. Il Presidente e gli altri membri del C.D. non possono ricoprire 
cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito delle discipline 
sportive dilettantistiche in cui l'Associazione opera, così come definite dallo 
stesso C.D. .
TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati 
o da Enti
c) eventuali fondi di riserva
Art. 17
Il C.D. redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da 
sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare 
circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il 
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della 
associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli 
associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta 
all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a 
disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. 
Art. 18
Il Consigliere con funzione di Segretario, redige i verbali delle riunioni, si 
incarica delle entrate, della tenuta dei libri, dei verbali e del registro dei 
soci, della gestione contabile, provvede alla conservazione del patrimonio 
sociale ed alle spese da eseguirsi sul mandato del C.D..
Art. 19
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi, eredità, donazioni, legati di soci e terzi, persone 
fisiche e/o giuridiche;
c) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o Istituti pubblici;
d) da prestazioni di servizi convenzionati;
e) da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali, per 
esempio, sottoscrizioni, raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione);
f) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali 
si partecipa;
g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi svolte 
in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali;
h) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun 
caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.
Art. 20
L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il C.D. 
predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione 
dell'assemblea dei soci.
L'associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte per legge.
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'assemblea 
straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi 
espressi in Assemblea.
Art. 22
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci 
medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione 
ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Art. 23
La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è 
deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e 
validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi 
diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, 
di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle 
deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte 
dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere 
presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle 
deleghe. 
In caso di scioglimento l'associazione si obbliga a devolvere ad altra 
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità in particolare 
a fini sportivi per la parte di patrimonio legata alle attività sportive 
dilettantistiche - o a fini di pubblica utilità - , sentito l'organismo di 
controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso 
riferimento allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica 
Leggera e allo Statuto dell'ASI e in subordine le norme del Codice Civile in 
quanto applicabili.